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Informative privacy: cosa scrivere e quando consegnarle

Le persone hanno il diritto di sapere chi tratta i loro dati, perché e per quanto tempo. Cosa deve contenere un'informativa secondo il GDPR e come renderla davvero comprensibile.

REDAZIONE CYBERFORM · 3 MIN DI LETTURA

IN BREVE

  • L'informativa va fornita quando si raccolgono i dati o, se ottenuti da altri, entro tempi definiti.
  • Deve indicare titolare, finalità, basi giuridiche, destinatari, tempi di conservazione e diritti.
  • Il GDPR chiede un linguaggio chiaro e semplice: un'informativa illeggibile non adempie davvero l'obbligo.

Moduli di iscrizione, contratti di lavoro, siti web, sportelli, sistemi di videosorveglianza: ogni volta che un'organizzazione raccoglie dati personali deve informare le persone. È il principio di trasparenza del GDPR, e lo strumento principale è l'informativa, regolata dagli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Troppo spesso le informative sono testi lunghi, copiati da modelli, che nessuno legge. Il GDPR chiede altro: informazioni concise, trasparenti, intelligibili e facilmente accessibili, con un linguaggio semplice e chiaro.

Quando fornirla

Dati raccolti direttamente dalla persona (articolo 13): l'informativa va fornita nel momento in cui i dati vengono raccolti. Ad esempio sul modulo cartaceo, nella pagina web del modulo online, allo sportello, nel contratto.

Dati ottenuti da altri (articolo 14): ad esempio da un'altra organizzazione o da registri pubblici. In questo caso va fornita entro un termine ragionevole, al più tardi entro un mese, oppure alla prima comunicazione con la persona o prima di comunicare i dati a terzi. Sono previste alcune eccezioni, ad esempio quando fornire l'informativa risulta impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato.

Cosa deve contenere

Gli elementi principali sono:

  • chi è il titolare del trattamento e come contattarlo;
  • i contatti del responsabile della protezione dei dati, se nominato;
  • le finalità per cui i dati vengono trattati e la base giuridica di ciascuna, ad esempio contratto, obbligo di legge, consenso, interesse pubblico o legittimo interesse;
  • se si invoca il legittimo interesse, quale interesse;
  • i destinatari o le categorie di destinatari;
  • gli eventuali trasferimenti fuori dall'Unione europea e le garanzie adottate;
  • il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo;
  • i diritti della persona: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità quando applicabile, revoca del consenso;
  • il diritto di proporre reclamo al Garante;
  • se fornire i dati è obbligatorio e cosa succede se non vengono forniti;
  • l'eventuale esistenza di decisioni automatizzate, compresa la profilazione, con informazioni sulla logica utilizzata.

Per i dati ottenuti da altri vanno indicate anche le categorie di dati e la fonte.

Renderla comprensibile

Alcune pratiche aiutano a trasformare un obbligo in comunicazione reale:

  • informativa a più livelli: una sintesi breve con le informazioni essenziali, e un link o un documento con i dettagli;
  • una finalità per paragrafo, con la relativa base giuridica e i tempi di conservazione;
  • niente formule generiche come "per finalità connesse all'attività": dire che cosa si fa davvero;
  • coerenza con il registro dei trattamenti: le informative devono descrivere ciò che accade realmente;
  • formati adatti al contesto: un cartello per la videosorveglianza, un testo breve per un modulo, una pagina dedicata sul sito.

Errori frequenti

  • informative non aggiornate dopo l'introduzione di nuovi strumenti, ad esempio software in cloud o sistemi di intelligenza artificiale;
  • consenso chiesto anche quando la base giuridica è un'altra, creando confusione;
  • tempi di conservazione indicati come "per il tempo necessario" senza criteri;
  • assenza dei contatti del DPO.

In sintesi

Un'informativa ben scritta non è solo un adempimento: è il primo segno di rispetto verso le persone di cui si trattano i dati. Chiara, aggiornata e coerente con ciò che l'organizzazione fa davvero.

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