Per molto tempo la sicurezza informatica è stata considerata una questione tecnica, da affidare all'ufficio IT o a un fornitore. Oggi non è più così. Diverse norme collocano la gestione del rischio informatico tra le responsabilità dirette di chi amministra un'azienda o guida un ente, con conseguenze anche personali.
NIS2: i vertici in prima linea
Il decreto legislativo 138/2024, che recepisce la direttiva NIS2, prevede che gli organi di amministrazione e direttivi dei soggetti coinvolti:
- approvino le modalità di implementazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica;
- ne sovrintendano l'attuazione;
- siano responsabili delle violazioni commesse dal soggetto;
- seguano una formazione in materia di sicurezza informatica, e promuovano una formazione analoga per il personale.
In caso di violazioni, oltre alle sanzioni pecuniarie per l'organizzazione, il decreto prevede misure che possono colpire le persone al vertice, fino all'incapacità temporanea di svolgere funzioni dirigenziali nello stesso soggetto.
GDPR: il titolare risponde
Per il GDPR, il titolare del trattamento, cioè l'organizzazione, deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate e poter dimostrare di averlo fatto. Chi guida l'organizzazione è chiamato a definire le scelte di fondo: risorse, responsabilità, priorità. Le sanzioni del Garante colpiscono l'organizzazione, ma le carenze di governo emergono spesso proprio nelle decisioni non prese.
Codice civile: assetti adeguati
Per le imprese, l'articolo 2086 del codice civile impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. In un'economia in cui un attacco informatico può fermare la produzione per settimane, la gestione del rischio cyber è ormai parte di questo assetto. Amministratori e organi di controllo possono essere chiamati a rispondere di carenze evidenti.
Responsabilità degli enti
Il decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti comprende, tra i reati presupposto, diversi reati informatici. Un modello organizzativo che non considera adeguatamente questi rischi può esporre l'ente a sanzioni. La legge 90/2024 ha inoltre inasprito le pene per molti reati informatici.
Nella pubblica amministrazione
Per gli enti pubblici le responsabilità si intrecciano con quelle dirigenziali e disciplinari. La legge 90/2024, per le amministrazioni a cui si applica, prevede l'istituzione di una struttura e di un referente per la cybersicurezza e collega la mancata segnalazione degli incidenti anche a responsabilità per i dirigenti.
Cosa fare in concreto
Governare la sicurezza non significa diventare tecnici, ma fare scelte informate e lasciarne traccia:
- deliberare formalmente le politiche e le misure di sicurezza, con verbale e data;
- ricevere report periodici su rischi, incidenti, stato delle misure, scadenze;
- assegnare risorse e responsabilità chiare;
- formarsi, come previsto dalla NIS2 e come buona pratica per tutti;
- verificare: chiedere audit, test, esercitazioni e leggerne i risultati;
- documentare decisioni, rischi accettati e motivazioni.
In sintesi
Chi amministra non deve sapere configurare un server, ma deve sapere quali rischi corre l'organizzazione e cosa si sta facendo per ridurli. Le norme chiedono di dimostrarlo: delibere, report e formazione documentata sono la migliore tutela per l'organizzazione e per chi la guida.